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Le leggi dello spettacolo: bazzecole, quisquilie e pinzillacchere

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Walter Lutzu
Walter Lutzu - Lighting Designer - Indipendent Blogger

Cercare di capire come funzionano le leggi dello spettacolo, spesso troppo elaborate e spesso contorte è un grande impegno. L’art. 5 del codice penale spesso dovrebbe essere sostituito con “bisogna ammettere l’ignoranza di chi scrive le leggi”, anche se, scavando scavando, alcuni principi non sono del tutto errati; è semplicemente errato il modo in cui vengono esposti, con articoli spesso di molteplice interpretazione o volutamente resi complessi per tornare al punto di partenza e cambiare per non cambiare nulla.

leggi dello spettacolo. Subappalto

Nel pianeta delle leggi dello spettacolo, popolato da dotti, medici e sapienti (dicasi coloro che #MaiVistiScaricareUnBilico) in grado di creare paradossi legislativi e morali complicando anche le cose più banali, abbiamo assistito a convegni, ascoltato con attenzione opinioni e critiche e spulciato tra esposti, denunce, interrogazioni e altro ancora.

Resta chiaro che molte leggi sono adattate ai cantieri dello spettacolo, e quando qualcuno ha provato a metterci mano spesso ha peggiorato la situazione (vedi Decreto Palchi). Ciò di cui parleremo è invece un punto di vista interessante per quanto riguarda appalti e subappalti, voucher e altro, con una netta e giusta posizione da parte dell’ispettorato del lavoro che, se ben applicata, andrebbe a rendere trasparente e sana tutta una serie di dinamiche che si verificano nella fase di allestimento di uno spettacolo.

leggi dello spettacolo. Stagehand

Partiamo quindi da un recente convegno organizzato dall’ATS Milano (Agenzia di Tutela della Salute, la vecchia ASL per intenderci) dal titolo “Garantiamo Lo Spettacolo” in cui si parlava di sicurezza nell’organizzazione di eventi e spettacoli.

Prima di continuare desidero ringraziare la cooperativa  Skeldon per i contributi informativi.

Tra i vari interventi abbiamo ascoltato con interesse quanto dichiarato dalla responsabile dell’Unità di Vigilanza presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano Silvia Zaltron

Grazie ad una attività congiunta con la rete ATS, dove si è fatto un notevole passo avanti verso l’individuazione del lavoro nero e sono stati accertati altri due passi indietro a causa dell’introduzione dei voucher (avremo modo di tornare sull’argomento voucher più avanti), la dottoressa Zaltron ha dichiarato che “all’interno dei cantieri visitati sono stati individuati soggetti che sulla carta hanno l’idoneità tecnico professionale, sia con riferimento all’articolo 26 dell’81/08, sia con riferimento all’articolo 90 dell’81/08, ma di fatto sono privi di quelle caratteristiche che sono fondamentali per giudicare l’idoneità tecnico professionale. Se trovo che l’allestimento è affidato ad una società che fornisce semplicemente il materiale e poi di fatto le lavorazioni vengono date a dei soggetti che sono artigiani o pseudo-artigiani che non fanno altro che eseguire le lavorazioni che sono state date in capo alla società appaltatrice, l’idoneità tecnico professionale dell’impresa che ha il compito di allestire l’evento viene meno in quanto non ha al suo interno la forza lavoro per poterlo realizzare.

Tradotto: la legge non ammette il fatto che se un appalto è stato dato ad una società di noleggio, quest’ultima utilizzi personale non assunto dalla stessa. Se vinci un appalto e sei un rental, gli installatori che andranno ad eseguire la lavorazione devono essere almeno per l’80% tuoi assunti e per il 20% esterni (siano essi P.Iva, artigiani, membri di cooperativa ecc…).

Ricapitolando:

  • una produzione può appaltare il lavoro in modo diretto con due contratti paralleli, ad un rental per la fornitura del materiale e ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc… per la fornitura di manodopera? SI
  • una produzione può stringere un contratto con una cooperativa/freelance/artigiano ecc… che a loro volta noleggiano il materiale da un rental? SI
  • una produzione può stringere un contratto con un rental che ha al suo interno l’80% dei professionisti necessari alla realizzazione dell’opera e che a sua volta appalta all’esterno il rimanente 20% di manodopera? SI
  • una produzione può stringere un contratto con un rental che a sua volta sub-appalta la manodopera ad una cooperativa/freelance/artigiano ecc…? NO

Avete ancora sete di conoscenza? Leggete l’articolo che ho realizzato in esclusiva per ZioGiorgio.it sulle leggi dello spettacolo.

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Le leggi dello spettacolo: bazzecole, quisquilie e pinzillacchere
Walter Lutzu.


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